Facendo seguito alle precedenti newsletter, è necessario e importante porre attenzione ad alcuni approfondimenti relativamente al Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (D.L. Ristori-quater) contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
1) Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP
L’articolo 1, comma 1, dispone per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020.
Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2021 per:
– esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
– esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto decreto-legge “ristori-bis”), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale individuate come zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Restano ferme le disposizioni del D.L. Agosto, che prevedono la proroga, al 30 aprile 2021, del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli ISA e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
E’ infine prevista la proroga disposta dal D.L. Ristori-bis e sempre al 30 aprile 2021, del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta 2020, per i soggetti che applicano gli ISA e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto-legge “ristori”), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge “ristori-bis”, e nell’Allegato 2 al medesimo decreto-legge e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.
2) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
E’ disposta la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi che scadono nel mese di dicembre 2020 per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
In particolare, sono sospesi i termini relativi ai versamenti:
– delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente), e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– dell’imposta sul valore aggiunto;
– dei contributi previdenziali e assistenziali.
I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti:
– che hanno iniziato l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
– che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
– che esercitano le attività di ristorazione e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
– che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al decreto-legge Ristori-bis a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
– che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle citate zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
3) Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.
ATTENZIONE: IMPRESA VERDE, PROCEDERA’ ALL’INOLTRO DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE ALLE SCADENZE ORDINARIE. EVENTUALI RICHIESTE DI SOSPENSIONE (PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI), DOVRANNO PERVENIRE AI NOSTRI UFFICI IN FORMA SCRITTA ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 10 DICEMBRE.
ACCESSO AGLI UFFICI SU APPUNTAMENTO – Rammentiamo la necessità di prendere appuntamento per accedere agli uffici, in ottemperanza alle disposizioni emergenziali. Ricordiamo che è possibile contattare tutto il nostro personale in maniera semplice e immediata attraverso l’ausilio della mail (ogni nostro dipendente e collaboratore possiede una mail semplicemente composta da nome.cognome@coldiretti.it).
Nel ringraziare per la comprensione e collaborazione, ti ricordiamo di prestare la massima attenzione alle mail e alle newsletter che potranno essere in questi giorni, in quanto rappresentano il canale di comunicazione più immediato e veloce per far pervenire alle imprese ogni necessario aggiornamento. Approfitto per rinnovare un saluto da parte di tutti noi e augurare a te e a tutti i tuoi cari ogni bene.
Grazie,
Il Direttore
Giovanni Luigi Cremonesi