Il tema degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi da gioco costituisce un ambito nel quale i molteplici interessi (imprenditoriale, economico-finanziario, dell’ordine e della sicurezza, della quiete pubblica e della salute pubblica) necessitano di adeguata e attenta ponderazioneonde evitare che il perseguimento di uno di essi conduca ad un sacrificio sproporzionato e perciò irragionevole degli altri”.
Con questa motivazione – come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – il Tar Lombardia (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Cermenate, in provincia di Como, per l’annullamento dell’ordinanza in materia di “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. – R.D. Nr. 773/1931 e ss.mm.ii. e negli altri esercizi commerciali ove è o è stata consentita la loro installazione”.
Con l’ordinanza del 19/2/2019, il Sindaco del Comune di Cermenate ha disposto la limitazione dell’orario di esercizio delle sale da gioco e degli altri locali ove sono collocati apparecchi di intrattenimento e svago con vincite di denaro ad 8 ore giornaliere, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, inclusi i festivi.
Per i giudici “nella deliberazione non si dà conto di uno specifico studio che abbia analizzato il fenomeno della ludopatia in relazione alla realtà socio-territoriale del Comune di Cermenate, nonché in relazione al numero dei locali ove è possibile praticare il gioco d’azzardo lecito in rapporto alla popolazione, limitandosi a ritenere gli ambiti analizzati dal predetto report ‘simili per caratteristiche demografiche e sociali’ al comune di Cermenate, affermando altresì che sarebbe cresciuta ‘la presenza capillare di esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito'”.
“E’ evidente che tali assunti si pongono su un piano astratto e non contestualizzato, non essendo sostenuti da alcuna analisi specifica del fenomeno. L’unico studio richiamato si riferisce a 25 Comuni diversi da Cermenate in relazione ai quali l’asserzione di similitudine per caratteristiche demografiche e sociali appare altrettanto generica, tenuto conto dell’ampia platea di riferimento (ben 25 Comuni, che, ovviamente presentano peculiari caratteristiche)”.
Allo stesso modo, per i giudici “l’ordinanza sindacale soffre della medesima genericità. Il Collegio osserva che l’esercizio del potere di cui ai provvedimenti impugnati può ritenersi consentito soltanto in caso di accertate esigenze di tutela delle quali deve darsi compiutamente conto, non potendo fondarsi su un astratto riferimento al fenomeno del gioco d’azzardo lecito ed ai suoi riflessi sociali e sanitari ovvero prescindere da attendibili indagini e studi correlati allo specifico ambito territoriale attinto dalle misure in concreto adottate. Il potere del Sindaco, in quanto limitato, sotto un profilo oggettivo, al territorio del proprio comune, deve fondarsi su esigenze e presupposti strettamente correlati a quella realtà territoriale. Non è stata considerata la consistenza del fenomeno della ludopatia sul territorio del Comune, né l’offerta in tale contesto del gioco d’azzardo lecito”.
Per questi motivi il Tar Lombardia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza sindacale e la deliberazione del consiglio comunale impugnate. cr/AGIMEG