CODACONS: “LA BATTAGLIA E’ ANCORA APERTA. ASPETTIAMO CON FIDUCIA LA DECISIONE UE!”
Manipolazione dell’Euribor e validità dei mutui a tasso variabile con interessi che rinviino all’Euribor manipolato: non è ancora detta l’ultima parola.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione infatti hanno deciso di rinviare la decisione sulla validità delle clausole ritenendo necessario un ulteriore approfondimento essendo pendente un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia UE su rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d’Appello di Cagliari.
La Corte di Giustizia UE dovrà decidere sulla questione se la violazione dell’art. 101 TFUE (relativo alle intese restrittive della concorrenza) possa avere effetti su tutti i rapporti contrattuali che abbiano applicato l’Euribor illecitamente manipolato, o se questi effetti siano limitati al solo mercato dei derivati finanziari.
Ricordiamo che le decisioni della Commissione Europea con cui è stata accertata la natura anticoncorrenziale, e dunque vietata, dell’intesa raggiunta da alcune tra le maggiori banche operanti nel mercato europeo, volta all’alterazione dell’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, hanno acceso il dibattito attorno alle sorti dei contratti di mutuo che proprio all’Euribor fanno riferimento. In particolare, è prassi consolidata nel mercato finanziario l’utilizzo dell’Euribor quale parametro esterno per la determinazione degli oneri finanziari nascenti dal contratto, con particolare riguardo ai tassi di interesse.
Codacons: “Sempre più di frequente, i contratti di mutuo conclusi con le banche prevedono un tasso di interesse variabile, ancorato all’andamento dell’Euribor nel corso di precisi intervalli temporali (una settimana, un mese, tre mesi, sei mesi, un anno), a cui viene aggiunto uno spread fisso che solitamente varia tra l’1% e l,5%. Ebbene sul punto non è stata ancora detta l’ultima parola. Attendiamo con fiducia la decisione della Corte di Giustizia UE che siamo certi stabilirà la nullità delle clausole Euribor manipolate. Giova a tal proposito premettere che l’art. 2, co. 3, della legge n. 287/1990 (recante la disciplina a tutela della concorrenza), dispone che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”, sembrando così evocare la conseguenza che, una volta dichiarata la nullità dell’intesa, tutti i contratti che ne costituiscano attuazione, e grazie ai quali l’intesa è in grado di produrre i suoi effetti anticoncorrenziali, siano colpiti da nullità in via riflessa e derivata. Contattateci per segnalazioni, esposti, denunce, azioni risarcitorie; per ricevere assistenza legale scriveteci all’indirizzo codacons.pavia@gmail.com o telefonateci al recapito 347.9619322”.