Numero Ordinanza:
Periodo di validità:
ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI ED OGGETTI PERICOLOSI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022
Il Sindaco
Ordina
- nei luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi;
- l’utilizzo di tali prodotti è consentito a condizione di non costituire disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici comunali;
- E’ comunque sempre vietato far esplodere giochi pirici di libera vendita nel raggio di 200 metri dagli ospedali, dalla case di cura, dai ricoveri pubblici di animali (canile, gattile);
- I divieti di cui sopra non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.
Raccomanda ai proprietari di animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché l’eventuale disagio degli animali determinato dall’uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali.
Sanzioni
Le violazioni alle norme della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 300.
Demanda
agli organi di Polizia competono le opportune attività di controllo per l’osservanza della presente ordinanza;
al Servizio della Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia dello Stato.
L’atto completo è disponibile nella sezione Allegati di questa pagina.