CODACONS: SENTENZA APRE STRADA PER MOLTISSIME CAUSE, ORA POSTE DOVRA’ ADEGUARSI ALLA GIURISPRUDENZA
Cronaca Lombardia e Nazionale: importantissima sentenza del Tribunale di Bergamo, che ha ritenuto illegittima la liquidazione di alcuni Buoni Postali Fruttiferi (B.P.F.) da parte di Poste Italiane S.p.a., frutto di un’applicazione scorretta della ritenuta fiscale.
Come noto infatti con il D.L. 556/86 è stata istituita l’applicazione delle ritenuta di imposta, con aliquota pari al 12,5%; tale regime rimarrà applicato fino al 1996, anno in cui la ritenuta d’imposta verrà sostituita con l’imposta sostitutiva.
In entrambi i casi, comunque, il prelievo viene effettuato direttamente dall’intermediario, che capitalizza annualmente la ritenuta sul tasso di interesse previsto dal buono.
Secondo il Tribunale di Bergamo però, tale modalità non è corretta, in quanto sussisterebbe un conflitto tra norme di grado diverso (ovvero la normativa primaria che disciplina la tassazione – DPR 600/73, D.L. 556/86 e legge di conversione) e dall’altra la normativa secondaria (ovvero il D.M. del 1986).
“Per il Tribunale tale conflitto va risolto applicando, sulla base del criterio gerarchico, la normativa primaria, in forza della quale la ritenuta andrà applicata solamente al termine e non annualmente sul tasso di interesse applicato; ciò comporta per il consumatore un significativo incremento dell’importo che verrà liquidato alla fine – afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli – Se Poste non si adeguerà alla pronuncia sarà necessario adire la competente Autorità Giudiziaria al fine di chiedere la corretta corresponsione di quanto dovuto!”
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