A seguito di un importante convegno tenutosi a Milano nelle settimane scorse sono emerse gravi criticità sui pignoramenti di Agenzia Riscossione tanto da essere portate all’attenzione del Governo.
Il 3 ottobre scorso si è tenuto presso la sede di MilanoPercorsi il convegno dal titolo “Nuovi controlli Inps dopo il Dl 19/2024” destinato a professionisti e imprenditori in collaborazione con l’associazione forense Camera Civile Salentina e Partite Iva Nazionali (PIN).
Il convegno ha visto come moderatore il Dott. Marcello Guadalupi, commercialista in Milano, e come relatori la Dott.ssa Donatella Dragone e l’Avv. Matteo Sances.
È intervenuto, inoltre, il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento.
La finalità del convegno era dunque quella di fornire le prime interpretazioni in materia di nuovi controlli Inps ma ha comunque permesso ai professionisti di confrontarsi su altre questioni e, in particolare, di approfondire alcune criticità dell’azione esattoriale e dunque dei pignoramenti emessi da Agenzia della Riscosisone.
Al riguardo, fa presente l’Avv. Sances “Grazie ai professionisti intervenuti abbiamo avuto modo di confrontarci sul recente decreto n.19/2024 che ha introdotto nuovi controlli Inps cosiddetti <<a tavolino>> ma non solo. Da qualche mese ormai abbiamo rilevato una questione che sta creando notevoli disagi ai contribuenti e che merita i necessari chiarimenti: mi riferisco all’annosa questione legata ai pignoramenti esattoriali, soprattutto sui conti correnti, e al fatto che alcuni contribuenti che li subiscono riescono a farli estinguere chiedendo la rateazione ad Agenzia Riscossione mentre altri purtroppo no”.
Continua l’Avv. Sances “Capisco che l’argomento non sia semplice ma visto che può colpire chiunque riteniamo opportuno segnalarlo. In pratica, questa differenza di trattamento deriva dalla norma sulle rateazioni esattoriali. Nello specifico, l’articolo di riferimento è il 19 del DPR 602/73, al comma 1-quater2, il quale prevede che <<Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva …>>. In pratica, l’eventuale cancellazione del pignoramento non dipende dal contribuente ma dal comportamento dell’istituto che ha ricevuto il pignoramento e che è tenuto a rispondere all’erario. Riteniamo, dunque, che legare l’esito dell’estinzione dell’azione esecutiva al comportamento di un terzo (che può essere ad esempio un istituto bancario, un datore di lavoro, ecc…) sia assolutamente ingiusto oltre che incostituzionale poiché viola il principio espresso dall’art.3 della Costituzione”.
Alla luce di ciò, i predetti professionisti hanno annunciato di aver segnalato le criticità della norma alle Istituzioni e nei prossimi giorni faranno pervenire le opportune soluzioni sui tavoli ministeriali.